Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica della Croazia in data 21 marzo 2025 è stata pubblicata la nuova normativa denominata: > qui il link al documento ufficiale in croato Alleghiamo il file pdf della traduzione (non ufficiale) a) navigazione con il tender se non registrato in Croazia (permesso di navigazione e vignetta), può essere fatta entro max 500 metri dall’imbarcazione madre salvo quando “si trasportano persone e merci dall’imbarcazione madre all’ormeggio più vicino o tra l’ancoraggio e il porto a cui appartiene l’ancoraggio” (articolo 49 punto 9). Si ricorda comunque che occorre valutare la norma relativa alla registrazione obbligatoria delle imbarcazioni straniere in Croazia; la norma prevede infatti l’obbligo di registrazione se di misura superiore a 2,5 mt o se il motore è superiore a 5 kW (6,798 CV) e non fa distinzione se sono tender/dinghy o altro. Per le unità per le quali ricorre l’obbligo di registrazione è obbligatorio, tra gli altri documenti, avere il certificato di assicurazione RC. Un certificato RC separato dall’imbarcazione madre è comunque obbligatorio se la potenza del motore supera i 15 kW. b)Limiti di navigazione dalla costa (o dalle aree riservate alla balneazione) in base alla dimensione dell’imbarcazione (Art.49):
REGOLE SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA NELLE ACQUE INTERNE E NEL MARE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA E SULLE MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA SUPERVISIONE E DELLA GESTIONE DEL TRAFFICO MARITTIMO
Le principali novità riguardano:
c) con SUP, windsurf, canoe, canotti, pedalò ecc ecc si può navigare dall’alba al tramonto entro 300 mt. dalla costa ma non nelle aree riservate alla balneazione (consentiti SUP e pedalò) sempre Art. 49;
d) regolamento su ancoraggio ed ormeggio (Articolo 53)
Si può ormeggiare a riva (per intenderci con cime a terra o con la prua o la poppa in prossimità della riva) se non è una zona dedita alla balneazione (ovviamente avvicinandosi con la massima cautela)
Art. 53 (9) L’ancoraggio è vietato in ogni caso:
– dove sussiste un divieto evidenziato dalle carte nautiche, dalle Autorità, in prossimità di cavi, condutture e bocchette sottomarine (segnale a terra con ancora rovesciata);
– ad una distanza inferiore a 50 metri dalla recinzione (delimitazioni galleggianti di solito di colore rosso) di una zona di balneazione;
– ad una distanza inferiore a 150 metri dalla riva di una zona balneare senza delimitazioni galleggianti.
Art. 53 (7) L’intero ormeggio (a riva, ad es. con cime a terra) non deve eccedere i 50 metri dalla riva (“È vietato alle imbarcazioni ormeggiate lungo la riva in modo tale che qualsiasi loro parte o accessorio si trovi a 50 metri o più di distanza dalla riva”).
Art. 53 (6) Le cime di ormeggio e le catene di ancoraggio devono essere adeguatamente contrassegnate e non devono ostacolare la navigazione di altre unità.
IN SOSTANZA ci si può ormeggiare a riva solo se si è in presenza di costa alta o rocciosa mentre bisogna ormeggiare ad almeno 150 mt dalle spiagge naturali o 50 metri dalle recinzioni/delimitazioni delle zone riservate alla balneazione.
e) Limite di velocità (Articolo 50)
(1) Nella zona fino a 300 m dalla costa, nei canali stretti, negli accessi ai porti e agli ancoraggi, tutte le unità sono tenute a navigare con particolare prudenza a una velocità non superiore a 8 nodi, in modo tale che la loro navigazione non metta in pericolo gli altri partecipanti alla navigazione.
(2) Le imbarcazioni a motore e a reazione (scooter, moto d’acqua, hovercraft, ecc.) possono navigare con galleggiamento idrodinamico, cioè planando, solo a una distanza superiore a 300 metri dalla costa e in una zona in cui non è loro vietata la navigazione con galleggiamento idrodinamico (planando).
Link/App utili
- Numeri di telefono ed orari delle capitanerie croate
- Portale del Ministero degli Affari Esteri italiano
- Ambasciata italiana di Zagabria
- Ente Nazionale Croato per il Turismo
- App per Android Nautical Info Service Croatia
- App per iOS Nautical Info Service Croatia

